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Imposta di Soggiorno anno 2025

Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2025, 14:49

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L’Imposta di Soggiorno è stata introdotta dallo Stato con il D.Lgs. n. 23/2011, che prevede, per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la possibilità di istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino ad un massimo 5,00 euro per notte di soggiorno, con la precisazione che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Comune di Todi ha istituito l’Imposta di Soggiorno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 26/10/2017, modificato con Delibere di Consiglio Comunale n. 89 del 28/12/2018, n. 13 del 23/03/2020 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 31/12/2021.

Con la stessa deliberazione è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta  e le relative tariffe.

INFORMAZIONI PER I GESTORI DI STRUTTURE RICETTIVE E PER COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI LOCAZIONE TURISTICA

Note:

1)  A partire dal 19/05/2020, in seguito all’entrata del D.L. n.34/2020, convertito nella Legge del 20/07/2020, n.77, è stata introdotta una novità: l’art.180 del Decreto Legge stabilisce che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passavi, ossia sugli ospiti che soggiornano nella struttura. Ne derivano cambianti sostanziali di natura penale, civile, amministrativa – tributaria: il gestore provvede alla riscossione dell’imposta riversandola al Comune a prescindere dal pagamento da parte dei propri ospiti, sui quali può esercitare il diritto di rivalsa.

2) Il decreto ha previsto l’obbligo, da parte del gestore, di presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto del pagamento la dichiarazione annuale secondo le modalità adottate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Dipartimento delle Finanze, sul proprio sito istituzionale (https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno-per-lanno-di-imposta-2022//), ha reso noto che, dal 08/03/20232, è possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2022

Resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento.

Si precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale  - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Modulistica:

- Mod.A - Dichiarazione mensile ai fini dell'Imposta di Soggiorno *pdf

- Mod.B - Dichiarazione per esenzione *pdf

- Mod.C - Dichiarazione di rifiuto del cliente*pdf

- Mod.D - Domanda di rimborso*pdf

- DATI PER BONIFICO BANCARIO

- Dichiarazione tasso utilizzo medio struttura *pdf

- Mod.A - Dichiarazione mensile ai fini dell'Imposta di Soggiorno *doc

- Mod.B - Dichiarazione per esenzione *doc

- Mod.C - Dichiarazione di rifiuto del cliente*doc

- Mod.D - Domanda di rimborso*doc

- Dichiarazione tasso utilizzo medio struttura *doc

- CONTO ANNUALE DELLA GESTIONE


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